CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L’UNAL svolge stabile attività di conciliazione in sede sindacale per parte dei Lavoratori (L. 533/1973) per il tramite di conciliatori accreditati presso la Direzione Territoriale del lavoro e della M.O. di Salerno. Tale attività si rivolge ai lavoratori per garantire una pronta definizione delle controversie di lavoro. I relativi verbali di conciliazione vengono trasmessi alla D.T.L. per il successivo inoltro al Tribunale territorialmente competente – sezione lavoro. per contatti tel. 346.5213845

venerdì 5 settembre 2025

senza titolo

 Ebbene abbiamo constatato che codesto Istituto di vigilanza, continua a non corrispondere l'indennità per il lavoro domenicale,ai lavoratori, nonostante vi sia stato un intervento dell'Ispettorato del Lavoro, per un altro nostro iscritto.

E nemmeno le ore di straordinario risultano pagate integralmente ma solo in parte, anzi in un recentissimo controllo dei cedolini paga di un altro dipendente, abbiamo riscontrato che risultano mancanti i seguenti istituti contrattuali: non vi è traccia, delle indennità per lavoro notturno/pause ecc. ecc. poi vi sono i soliti "rimborsi" spese, ma di straordinario effettivamente lavorato dalla guardia giurata, solo in minima parte a proposito di questo L'Istituto ha dichiarato all'Ispettorato del Lavoro che questi rimborsi riportati sul cedolino paga del lavoratore cui ha effettuato il controllo a seguito dell'esposto dell'UNAL che erano stati riportati con questa dicitura per errore cosi come per errore non erano state retribuite le indennità per il lavoro domenicale. Ma ancora al mese di dicembre 2023 queste indennità risultano assenti dai cedolini paga.

Sono giustificazioni che sono state prese per buone dall'Ispettorato, che forse ha dimenticato di controllare che queste anomalie sono presenti in tutte le buste paga o cedolini che dir si voglia, che l'Europolice, rilascia da decenni ai propri dipendenti. 

E su questo la scrivente Organizzazione Sindacale, chiederà alla Procura della Repubblica di verificare  se l'attività dell'Ispettorato è stata fatta a "regola d'arte". noi come Sindacato ci asteniamo da qualunque giudizio in merito.  

Poi l'amministratrice dell'Istituto si sente "parte lesa" quando vengono pubblicate queste notizie di inadempienze contrattuali che riguardano l'Istituto che ella rappresenta, denunciando il Segretario Generale dell'Unal alla Procura della Repubblica che ha archiviato tale denuncia.

Se adesso l'Amministratrice in riferimento a quanto scritto sopra, vuole fare una nuova denuncia e libera di farlo anzi la si invita a farlo, in modo da fare chiarezza su tutto.

lunedì 16 giugno 2025

Guardie giurate il passaggio dal 5° al 4° livello

Il passaggio della guardia giurata dal livello 5 al livello 4, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, avviene automaticamente dopo 18 mesi di permanenza nel livello 5. Questo passaggio decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del diciottesimo mese nel livello inferiore. Dettagli:

·        Dr

Il periodo di permanenza nel livello 5 per il passaggio al livello 4 è di 18 mesi, non più 24 come in precedenza. 

·        Dc     decorrenza

Il passaggio avviene dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono i 18 mesi nel livello 5. 

·        C      CCNL:

Questo cambiamento è previsto dal rinnovo del CCNL del settore, entrato in vigore nel 2023. 

                obbiettivo:

La riduzione del periodo di permanenza nei livelli mira a velocizzare le progressioni di carriera per le guardie giurate. 

·       li Li      livello F (ora eliminato):

Dal 1° giugno 2023, il livello F è stato eliminato e il nuovo livello di ingresso è il livello E, con un periodo di permanenza di 18 mesi, seguito dal passaggio al livello D. 

·        aga      aggiornamenti:

Il passaggio di livello comporta anche un aumento della retribuzione, con un adeguamento degli stipendi, In particolare, nel 2023 sono stati erogati 140 euro di aumento e nel 2024 altri 110 euro,  

In sintesi, il passaggio di livello da 5 a 4 per le guardie giurate è un processo automatico e più rapido, grazie alla riduzione del periodo di permanenza nel livello 5 a 18 mesi, e porta con sé un aumento della retribuzione. 

·        Settore vigilanza privata e servizi fiduciari

 

·        Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima

21 feb 2024 — CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti normativi la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di pe...

giovedì 12 giugno 2025

MILANO: 155/2025 Pegaso Security Spa Procedimento unitario Tribunale di Milano

 

Tribunale di Milano Giudice Delegato: Macchi Caterina Fonte Portale Fallco >>>

P.U. n. 155-2/ 2025 Tribunale di Milano Sezione II civile Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici Presidente rel. Giudice Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO VISTO il ricorso in data 13.5.2025 con cui Pegaso Security s.p.a. (c.f.08061680727) ha depositato avanti al Tribunale di Cosenza una domanda ex art. 44 c.1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero una richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; Visto il decreto in data 21.5.2025 con il quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 27-28 CCII e ha disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale; Ritenuta la competenza del Tribunale di Milano atteso che il trasferimento della sede legale da Milano a Cosenza è avvenuta in data 22.11.2024 ed è dunque ininfluente, alla stregua del disposto dell’art. 28 CCII; la competenza di questo tribunale risulta inderogabilmente anche dalla previsione dell’art. 7 CCII, che sancisce il principio di trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza, dovendosi osservare che pende sin dal 6.2.2025 ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero; Rilevato che con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva del 4.6.2025 la ricorrente ha comprovato che l’esperto della composizione negoziata dr.ssa OMISSIS ha depositato la relazione ex art. 17 comma 8 CCII in data 12.5.2025; è stata dunque comprovata la sussistenza dei presupposti previsti dall’ultima parte dell’art. 40 comma 10 CCII, sì che non si applica la decadenza disciplinata dalla prima parte del medesimo comma; La ricorrente ha prodotto ex art. 120 bis CCII il verbale di determina dell’a.u. del 9.5.2025, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024, l’elenco dei creditori e un’aggiornata visura camerale; Ritenuto: che da tale documentazione emerga la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione; - che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda come indicato in dispositivo; - che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall’art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo; - che si determina come da dispositivo ex art. 44 c.1 lett. d) la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito ex art. 44 c.1; PQM Visto l’art. 44 CCII; 2 1 . concede al ricorrente termine di giorni sessanta decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2 CCII per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza come indicato dalla stessa ricorrente; 2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dr. OMISSIS , il quale dovrà vigilare sull’attività che il ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall’art. 44 comma 2 CCII; precisa che si applica l’art. 46 CCII e conseguentemente l’art. 44 comma 1 ter CCII; 3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti. 4. dispone che il ricorrente: 4.1. entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito a scelta del commissario giudiziale; 4.2. allo scadere del 6 luglio 2025 e del 6 agosto 2025 depositi in cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; 4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circostanze rilevanti alla stregua del disposto dell’art. 44 c. 2; 5. manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al pubblico ministero, nonché per gli altri adempimenti di rito. Milano, 5.6.2025. Il presidente est. Dott.ssa Caterina Macchi

giovedì 2 gennaio 2025

MILANO: Caporalato: salario minimo per sentenza, così la Procura di Milano ha alzato gli stipendi.

euro per una presunta frode fiscale sulla somministrazione di 30.625 dipendenti, piuttosto che chiarire il dubbio sorto agli inquirenti di chi siano i lavoratori esterni, se il “controllo a distanza” su “ritmi”, “turni”, “spostamenti di merce” sia diretto da un “software” senza “mediazione umana”. L’ultimo filone in ordine cronologico riguarda gli appalti della moda, ancora in fase di approfondimento. I carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro monitorano laboratori clandestini in Brianza e nel milanese che producono pelletteria e accessori per le big del lusso. All’interno trovano dormitori abusivi, igiene e standard salariali “sotto minimo etico”, frodi fiscali-contributive e dispositivi di sicurezza manomessi. A pagare con la vita il 25 maggio 2023 è un 26enne del Bangladesh, Abdul Rahman. Muore schiacciato da una macchina per tagliare la pelle al suo “primo giorno di lavoro in nero” dopo “20 minuti”. Sono 3 le aziende - Armani, Dior, Alviero Martini spa - finite in amministrazione giudiziaria perché ritenute incapaci “di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo”. Almeno 13 i brand del lusso e del fast fashion sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti: da Versace a Zara, da Diesel a Gucci. La moda ‘etica’ si farà per sentenza? Fonte LaPresse 29 DIC 24