CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L’UNAL svolge stabile attività di conciliazione in sede sindacale nella Provincia di Salerno per parte dei Lavoratori (L. 533/1973) per il tramite di conciliatori accreditati presso la Direzione Territoriale del lavoro e della M.O. di Salerno. Tale attività si rivolge ai lavoratori per garantire una pronta definizione delle controversie di lavoro. I relativi verbali di conciliazione vengono trasmessi alla D.P.L. di Salerno per il successivo inoltro al Tribunale di Salerno – sezione lavoro. per contatti tel. 346.5213845

venerdì 10 novembre 2017

IL RISARCIMENTO DELLE FERIE NON GODUTE NON PUO’ ESSERE PRESCRITTO

LEGGI LA>>>sentenza Corte di Cassazione sulle ferie non godute





Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro n.1756 del 29/01/2016, ripresenta alcuni importanti elementi sul diritto alle ferie per il lavoratore.La sentenza della Cassazione in sintesi, riguarda il ricorso in opposizione di una azienda, nei confronti di un dipendente, che giunto alla pensione con 45 giorni di ferie e riposi non goduti, ne aveva chiesto ed ottenuto il risarcimento di euro 6.000 a titolo d’indennità sostitutiva, da parte del Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze R.G.N.1009/2008.
L’azienda sosteneva che il credito fosse estinto, per intercorsa prescrizione, secondo il Tribunale del Lavoro invece, l’azienda non aveva assicurato la fruizione dell’irrinunciabile diritto alle ferie, attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici.
La Cassazione rigetta la prescrizione per le ferie non fruite, dichiara prevalente il fine della tutela del bene della vita, alla quale è finalizzata l’indennità risarcitoria e retributiva del mancato godimento delle ferie. (Cass.Sez. Lav. n. 20836/2013 – Cass. Sez. Lav. n. 19303/2004 e n. 114/2012).
Il risarcimento del danno è misto, perché volto a compensare la perdita di un beneficio, qual è il riposo, con la possibilità di dedicarsi alla famiglia, alle relazioni sociali e di svolgere attività ricreative e similari, al cui soddisfacimento è destinato l’istituto delle ferie; e anche retributivo, in quanto l’attività lavorativa resa nel periodo destinato al godimento delle ferie, ha diritto ad essere ricompensato con un emolumento adeguato.
L’azienda aveva cercato anche di dimostrare la riottosità del dipendente di avvalersi delle ferie arretrate nei tempi previsti, ma altresì, il dipendente ha provato l’invio di richieste di ferie, che di frequente non sono state autorizzate.Il risarcimento delle ferie non godute non può essere prescritto
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro n.1756 del 29/01/2016, ripresenta alcuni importanti elementi sul diritto alle ferie per il lavoratore.
fosse estinto, per intercorsa prescrizione, secondo il Tribunale del Lavoro invece, l’azienda non aveva assicurato la fruizione dell’irrinunciabile diritto alle ferie, attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici.
La Cassazione rigetta la prescrizione per le ferie non fruite, dichiara prevalente il fine della tutela del bene della vita, alla quale è finalizzata l’indennità risarcitoria e retributiva del mancato godimento delle ferie. (Cass.Sez. Lav. n. 20836/2013 – Cass. Sez. Lav. n. 19303/2004 e n. 114/2012).
Il risarcimento del danno è misto, perché volto a compensare la perdita di un beneficio, qual è il riposo, con la possibilità di dedicarsi alla famiglia, alle relazioni sociali e di svolgere attività ricreative e similari, al cui soddisfacimento è destinato l’istituto delle ferie; e anche retributivo, in quanto l’attività lavorativa resa nel periodo destinato al godimento delle ferie, ha diritto ad essere ricompensato con un emolumento adeguato.
L’azienda aveva cercato anche di dimostrare la riottosità del dipendente di avvalersi delle ferie arretrate nei tempi previsti, ma altresì, il dipendente ha provato l’invio di richieste di ferie, che di frequente non sono state autorizzate.
Secondo consolidati e condivisi orientamenti di legittimità, la tutela del diritto alle ferie è rigorosa, l’art.36 della Costituzione comma 3, prevede testualmente che “ …il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”.
Dalla sentenza “… Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’articolo 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”.
In base all’articolo 2109 codice civile, comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.
Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e articolo 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797).
E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462),………..ed ulteriormente sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva……. Nè l’azienda…. poteva pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, come adeguatamente accertato dalla Corte di merito, ed essendo l’istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.
In conclusione, è sottolineato il principio che le ferie annuali vanno godute entro l’anno di competenza, e non successivamente, come aveva proposto il datore di lavoro, in prossimità del pensionamento.
Per queste ragioni e per l’inammissibilità del ricorso stesso per Cassazione, ai sensi dell’art.360 Codice di Procedura Civile n.5, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’azienda e la condanna al pagamento delle spese processuali e oneri accessori di legge, inoltre dispone la liquidazione delle somme dovute al dipendente, come già precedentemente stabilito dal Giudice del Lavoro.

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