CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L’UNAL svolge stabile attività di conciliazione in sede sindacale per parte dei Lavoratori (L. 533/1973) per il tramite di conciliatori accreditati presso la Direzione Territoriale del lavoro e della M.O. di Salerno. Tale attività si rivolge ai lavoratori per garantire una pronta definizione delle controversie di lavoro. I relativi verbali di conciliazione vengono trasmessi alla D.T.L. per il successivo inoltro al Tribunale territorialmente competente – sezione lavoro. per contatti tel. 346.5213845

lunedì 23 gennaio 2023

SENTENZA

 Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 23/09/2022) 13/12/2022, n. 47074

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Presidente -

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; dato atto che l'avvocato AUFIERO GAETANO in difesa di A.A. e B.B. ha comunicato a mezzo PEC che per sopravvenuti impegni rinunciava alla chiesta trattazione orale

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25/02/2021 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Avellino in data 16/10/2018 che aveva riconosciuto B.B. responsabile del delitto di estorsione continuata condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e, in parziale riforma della detta pronunzia, confermava la affermazione della penale responsabilità per il medesimo reato di A.A. rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico dello stesso.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito gli imputati - il A.A. quale amministratore della società Cosmopol Spa nonchè di diverse società riconducibili a c.d. Gruppo Cosmopol ed il B.B. quale ragioniere preposto all'amministrazione ed alla gestione del personale - avevano costretto taluni dipendenti di varie società riconducibili al predetto gruppo, quale condizione dell'assunzione, a firmare una lettera o un foglio in bianco senza data che costituiva lo strumento di pressione idonea a coartare la volontà del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e, dunque, la minaccia di attivare il meccanismo che avrebbe condotto alla cessazione del rapporto di lavoro così costringendoli ad effettuare ore di lavoro straordinario non retribuiti ed a sostenere turni lavoro più gravosi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo di categoria conseguendo l'ingiusto profitto corrispondente al ri Spa rmio di spesa, condotta ritenuta accertata in danno dei dipendenti C.C., D.D., E.E. e F.F..

2. I predetti imputati ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, formulando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi, la difesa deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di motivazione nella parte in cui la corte di appello aveva ritenuto integrati gli estremi del delitto di estorsione a fronte di elementi incerti e smentiti da numerosi dati istruttori.

I ricorrenti lamentano che la condanna era stata basata, nella sostanza, sulla scorta di una lettura parziale delle complessive emergenze processuali e che i giudici territoriali erano incorsi in un travisamento della prova laddove, nel valutare erroneamente le discrasie fra quanto dichiarato da C.C. in sede di denunzia ed in sede di s.i.t., avevano disatteso l'eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni del predetto ponendo a fondamento della decisione un dato probatorio non esistente (vale a dire l'inesistente informazione secondo cui egli avrebbe dichiarato di avere sottoscritto all'epoca del licenziamento la comunicazione obbligatoria relativa alla c.d. legge Fornero mentre lo stesso aveva semplicemente riferito di avere sottoscritto un foglio in bianco).

Rilevano che la corte di appello, in modo contraddittorio, aveva parlato di una prassi aziendale nel senso prospettato dall'accusa senza in alcun modo valutare il dato significativo per cui a fronte di centinaia di dipendenti che escussi avevano escluso una simile "prassi", solamente quattro dipendenti avevano affermato di avere sottoscritto una lettera di dimissioni in bianco.

Deducono che del tutto illogico era l'argomento secondo cui il narrato delle presunte persone offese era stato riscontrato sulla scorta di quanto oggetto di sequestro (vale a dire due fogli firmati in bianco) in quanto era stato utilizzato quale riscontro un elemento riguardante altri dipendenti che non avevano subito alcun danno.

Assumono, ancora, che palesemente viziata e frutto di travisamenti era la motivazione della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta comprovata la minaccia estorsiva atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, i lavoratori D.D., G.G. e E.E. non aveva in alcun modo riferito di imposizioni, ritenute dimostrate dalla corte di appello.

Osservano che manifestamente illogica era la motivazione nella parte in cui i giudici avevano fatto riferimento ad una minaccia implicita in danno dei dipendenti che si sarebbe potuta ravvisare solo ove posta in essere in danno di tutti i dipendenti e non anche come nella fattispecie in esame in danno solamente di quattro dipendenti a fronte di mille lavoratori alle dipendenze dei ricorrenti.

Rilevano che le argomentazioni della corte territoriale erano gravemente viziate anche nella parte in cui i giudici avevano ritenuto idonea la minaccia, disattendendo la eccezione secondo cui le dimissioni sottoscritte all'atto dell'assunzione da parte dei dipendenti erano prive di effetti in ragione della entrata in vigore della procedura di convalida delle dimissioni ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 4 comma 17 (c.d. Riforma Fornero) sul presupposto che i rapporti di lavoro risalivano ad anni antecedenti (2010/2011), mentre nel corpo della motivazione in modo contraddittorio i giudici avevano affermato che non vi era prova certa della data in cui si era verificato l'ingiusto profitto per l'azienda e, quindi, dell'epoca di consumazione del reato.

2.2. Con il secondo motivo, relativo al solo imputato B.B., la difesa deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la corte di appello aveva ritenuto comprovata la condotta concorrente dello stesso sulla scorta del dichiarato di "una pluralità di lavoratori".

Rileva che la corte di appello era incorsa in un travisamento della prova laddove aveva affermato che la p.o. E.E. aveva indicato B.B. quale soggetto che aveva "dettato" ai lavoratori le lettere di dimissioni mentre lo stesso aveva fatto riferimento alla condotta di tale H.H..

Osserva che la motivazione era gravemente carente anche nella parte in cui aveva disatteso la eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni del teste C.C. quanto alla specifica posizione del ricorrente e che del tutto carente era la motivazione laddove aveva ritenuto comprovata a carico dell'imputato la sua volontà di contribuire a minacciare pregiudizi ai lavoratori in soli quattro casi.

3. Il difensore degli imputati ha presentato in data 27 Luglio 2022 una memoria contenente motivi nuovi con la quale, nell'insistere sui motivi di cui ai ricorsi, ha richiamato il contenuto della sentenza n. 1805/22 emessa in data 25/02/2022 dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del processo celebrato a carico di I.I., figlio dell'imputato A.A. ed imputato per lo stesso reato contestato al padre (sentenza divenuta irrevocabile perchè passata in giudicato il 12 luglio 2022, come comprovato con successiva nota) precisando che tale pronunzia aveva mandato assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste e conteneva affermazioni contrastanti rispetto a quelle attualmente sottoposte al vaglio di legittimità costituendo un dato oggettivo con il quale era necessario confrontarsi al fine di prevenire conclusioni inconciliabili con riferimento ai "fatti" posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Prima di procedere all'esame dei motivi dei ricorsi appaiono necessarie alcune considerazioni di ordine generale.

2.1. "I limiti del sindacato di legittimità".

Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).

Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nel giudizio di appello è, pertanto, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 c.p.p., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).

Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento". (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3", n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5", n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Giova rammentare, ancora, la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato.

E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perchè il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere.

Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. E' necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 -dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

2.2. "Il reato di estorsione in danno dei lavoratori".

La Suprema Corte ha più volte ribadito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, per costringere i suoi dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi o ai contratti collettivi, li minacci di licenziamento (cfr., Cass. Pen., 2, 27.11.2013 n. 50.074, Bleve; Cass. Pen., 2, 10.10.2014 n. 677, Di Vincenzo e Cass. Pen., 2, 14.2.2017 n. 11.107, Tessitore, in entrambe le quali è stata ritenuta idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice anche una condotta di minaccia "larvata"). D'altra parte, è principio consolidato quello per cui ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo; in definitiva, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr., Cass. Pen., 6, 26.1.1999 n. 3.298, Savian; Cass. Pen., 2, 19.6.2012 n. 36.698, D'Andrea; Cass. Pen., 2, 18.11.2015 n. 2.702, Nuti; vedi pure Sez. 2 -, Sentenza n. 3724 del 29/10/2021 Ud. (dep. 02/02/2022) Rv. 282521 - 01.

Sul punto vedi anche Sez. 2 -, Sentenza n. 8477 del 20/02/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275613 - 01).

Ed al riguardo è bene ribadire che l'oggetto della tutela giuridica del reato di estorsione è duplice, nel senso che da un lato la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e da un altro lato essa tutela la libertà di autodeterminazione delle persone offese. In tal senso l'evento del reato, costituito dalla disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio della persona offesa, proviene proprio da quest'ultima e rappresenta la conseguenza di una situazione di costrizione determinatasi in suo danno dall'azione di violenza o minaccia posta in essere dal soggetto agente. Il potere di autodeterminazione della vittima, in conseguenza della condotta dell'agente, non viene annullato del tutto, venendo, però, fortemente condizionato nel senso che la vittima è posta nell'alternativa di fare conseguire all'agente il vantaggio economico voluto o subire un pregiudizio diretto ed immediato. A ciò consegue che, sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, anche l'uso strumentale di mezzi leciti può assumere un significato ricattatorio, laddove è volto a coartare la volontà della vittima; in tal senso la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere dell'ingiustizia quando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (sez. 2 n. 877 del 17/10/1973, Rv. 126068; sez. 2 n. 5239 del 18/1/2013, Rv. 254975). Ed analogamente la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione anche quando si persegua un giusto profitto ed il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia; ciò in quanto la specificità del delitto di estorsione sta nella condizione di soggezione o dipendenza in cui è posta la vittima con apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale in conseguenza della condotta di violenza o di minaccia posta in essere dall'agente in suo danno (sez. 2 n. 1071 del 5/3/1992, Rv. 189950; sez. 2 n. 1/ 3043 del 7/11/2000, Rv. 217508).

3. Ciò premesso osserva la Corte che il primo motivo di censura è generico, meramente reiterativo di profili già disattesi dai giudici di merito con congrue argomentazioni e, comunque, manifestamente infondato.

3.1. Deve osservarsi che nella decisione di primo grado, richiamata nella sentenza impugnata, è contenuto un esame analitico delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed, in particolare, un esame della posizione di ciascuno dei dipendenti persone offese indicati nel capo d'imputazione C.C., D.D., E.E. e F.F. alla luce delle dichiarazioni rese dalle stesse e della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento.

Nelle suddette dichiarazioni, in modo pressocchè costante, si fa riferimento alla firma di lettere di dimissioni in bianco ed al percepimento effettivo di somme inferiori a quelle riportate sulle, buste paga. Ancora il giudice di primo grado ha dato atto del rinvenimento, in sede di perquisizione effettuata presso la sede dell'istituto di vigilanza, di due lettere di dimissioni in bianco firmate dalle guardie giurate L.L. e M.M..

Le suddette deposizioni sono state considerate attendibili, non solo perchè provenienti dalle persone offese, ma alla luce dei richiamati riscontri documentali e della circostanza che era risultato effettivamente provato che ai lavoratori erano state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga.

Il Tribunale ha, infatti, richiamato quanto riferito dal teste H.H., dipendente della Securline Service Srl con funzioni amministrative, il quale ha confermato la circostanza per cui il A.A. non avrebbe retribuito adeguatamente il lavoro straordinario di alcuni dipendenti riferendo che alcuni lavoratori si erano espressamente lamentati della non corrispondenza delle ore retribuite rispetto a quelle effettivamente lavorate.

Il giudice di primo grado ha, altresì, evidenziato che il fatto di "imporre la previa dichiarazione di dimissioni" era stata confermata da S.S , F.F. e N.N. nel corso della visita ispettiva condotta negli anni 2012/2013 dalla (Omissis) nonchè riferita dai dipendenti O.O., P.P., Q.Q. e R.R .

In ordine alle specifiche censure formulate dai ricorrenti con il primo motivo va osservato che la contestazione secondo cui la condotta nei confronti di "quattro dipendenti su oltre mille" non potrebbe essere in alcun modo sintomatica della condotta estorsiva e per altro verso sarebbe indicativa dell'inattendibilità del narrato delle persone offese appare priva di pregio alcuno.

Deve evidenziarsi da un lato che la circostanza relativa a lettere di dimissioni firmate in bianco e della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute è stata riferita anche da altri dipendenti come sopra precisato e dall'altro che il mero dato della omessa denunzia da parte degli altri lavoratori non può essere in sè dirimente (come peraltro rilevato a pag. 7 dal tribunale che ha correttamente evidenziato la irrilevanza delle indagini difensive incentrate sull'assunzione delle dichiarazioni altre guardie giurate che avevano negato la esistenza di condotte datoriali lesive dei diritti dei lavoratori) alla luce di quanto ricostruito in punto di fatto dai giudici di merito quanto alla posizione delle PP.00. sulla scorta della conforme valutazione, nei due gradi di giudizio, delle emergenze istruttorie.

Va, quindi, rilevato che il tema della attendibilità del narrato di C.C. ha costituito oggetto di ampia disamina e la corte di appello, nel soffermarsi sulla relativa questione, ha chiarito come un evidente riscontro della non calunniosità di tali dichiarazioni era costituito dall'esito della conciliazione in forza della quale il lavoratore aveva incamerato, nella causa di lavoro avente ad oggetto l'impugnazione delle dimissioni, l'ingente somma di Euro 70.000,00.

In questa prospettiva la censura secondo cui il giudizio di attendibilità di detta p.o sarebbe stata basata su un dato probatorio non esistente (vale a dire l'inesistente informazione secondo cui egli avrebbe dichiarato di avere sottoscritto all'epoca del licenziamento la comunicazione obbligatoria relativa alla c.d. legge Fornero mentre lo stesso aveva semplicemente riferito di avere sottoscritto un foglio in bianco) si appalesa come inammissibile in quanto la difesa non chiarisce le ragioni per cui il dato travisato inficerebbe e comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

La motivazione, contrariamente a quanto paventato dai ricorrenti, non appare, poi, manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto quale elemento di riscontro del narrato della persone offese l'esito della perquisizione con il rinvenimento di due lettere di dimissioni in bianco firmate da altri due lavoratori: il fatto che le lettere riguardavano altri soggetti che non avevano lamentato alcun pregiudizio e non hanno denunziato non intacca il ragionamento dei giudici di merito che hanno ritenuto tali documenti significativo elemento a supporto della veridicità del narrato delle persone offese in quanto indubbiamente sintomatico di un certo modus operandi dell'azienda nei confronti dei propri lavoratori.

Nè coglie nel segno l'affermazione difensiva per cui non sarebbe emersa la prova di una costrizione con minaccia commessa in danno delle persone offese.

Per quanto fino ora detto la minaccia, che determina la coazione della persona offesa, può presentarsi in molteplici forme al punto da potere essere esplicita o larvata, determinata o indeterminata, o anche assumere la forma dell'esortazione o del consiglio; ciò che, invece, rileva, ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno e l'idoneità del mezzo adoperato per coartare la volontà del soggetto passivo.

Alla luce dei sopra riportati principi di diritto, ripresi anche nella decisioni di merito, rileva il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti si rivelano manifestamente infondate per essere stata fatta corretta applicazione della norma incriminatrice contenuta nell'art. 629 c.p.. Difatti nella sentenza impugnata, da leggersi congiuntamente a quella di primo grado, è contenuta la descrizione di un quadro globale di timore degli aspiranti dipendenti di non addivenire alla conclusione del contratto di lavoro in una situazione in cui costituisce fatto notorio, per nulla smentito dagli imputati, che l'offerta, anche nel campo specifico della vigilanza in cui operava l'imputato stante il periodo di crisi, superava di gran lunga la domanda.

Al riguardo appare al Collegio irrilevante la circostanza circa la asserita "totale assenza dell'imposizione": risulta, invero, evidente che nella sostanza, per via dell'impellente necessità di lavorare, in assenza di attuali possibilità alternative, le persone offese, limitate nella loro libertà negoziale, si vedevano costrette ad accettare le condizioni imposte dagli imputati che prevedevano, ora il rilascio del foglio di dimissioni firmato in bianco, ora l'accettazione di condizioni retributive illegittime e comunque inferiori a quanto risultava dalle buste paga.

Rileva il Collegio che del tutto infondata è la tesi della difesa secondo cui i giudici di merito nel ritenere che i sig. D.D., G.G. e E.E. avevano parlato di prestazioni "imposte" avrebbero operato un travisamento della prova.

Va, invero, osservato che la prova dichiarativa per sua stessa naturaLessa scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa.

Dunque, il giudice di legittimità, per poter esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale, dovrebbe avere contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e dell'incidenza causale della stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Tale analisi comparativa, preclusa davanti alla Corte Suprema, non potrebbe neppure essere surrogata dalla circostanza per cui il testo della pronuncia impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali (non ostensibili al giudice di legittimità).

Nè gioverebbe all'odierno ricorrente intendere le summenzionate censure come denunce di travisamento dei fatti o delle prove: il travisamento dei fatti, com'è noto, proprio perchè attiene alla generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali e perchè richiede una reiterazione dell'esperienza conoscitiva dei giudici di merito mediante accesso diretto e completo a tutti gli atti processuali, non può dedursi come vizio neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. n. 46 del 2006 (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 27321701). Quanto alla denuncia di travisamento della prova, è pur vero che questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), si limita a prendere in esame gli elementi di prova indicati in ricorso al fine di verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione.

Nondimeno, nel caso in esame qualsivoglia denuncia di eventuale travisamento della prova risulta pregiudizialmente inibita dal rilievo che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme, nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure fatte valere in via di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). A ciò si aggiunga, infine, che nel dedurre un travisamento della prova la parte deve trascriverla integralmente od allegare in copia il documento in cui essa è consacrata (il che non è avvenuto nel caso di specie), evidenziando l'esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, non consentendo la citazione di alcuni brani della prova l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, il ricorso non è autosufficiente.

E' stato, infatti, condivisibilmente osservato che in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 24102301).

In ordine alla asserita contraddittorietà della motivazione in punto di esame della censura secondo cui le dimissioni sottoscritte all'atto dell'assunzione risultavano prive di effetti in ragione della entrata in vigore, in data 18/07/2012, della c.d. Riforma Fornero va osservato che la difesa trascura di considerare che la questione è stata ritenuta complessivamente irrilevante dalla Corte di appello con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano e, per altro verso, che trattasi all'evidenza di censura che impinge nel fatto, in quanto attiene alla ricostruzione del tempus commissi delicti, che è questione demandata al giudice del merito.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità degli imputati sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate con il primo motivo dei ricorsi ed, in particolare, quelle relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ed a pretesi travisamenti non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso di una estraneità dell'imputato) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 c.p.p..

4. Richiamati tutti i principi enucleati al p..2. va evidenziata la manifesta infondatezza del secondo motivo proposto dal solo B.B..

I giudici di merito hanno accertato il ruolo di consapevole compartecipe del predetto imputato nella vicenda in esame, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche, evidenziando come risultava acclarato che lo stesso quale dipendente della società aveva provveduto materialmente a raccogliere le lettere di dimissioni in bianco.

In tal seno hanno richiamato il narrato di numerosi lavoratori: C.C. (del quale è stata ampiamente vagliata la attendibilità come già precisato), D.D., F.F., T.T., S.S e O.O..

E' chiaro, pertanto, che la censura difensiva circa un travisamento della prova di quanto riferito dal solo E.E. è palesemente inammissibile in quanto inidonea a scalfire il complessivo ragionamento dei giudici di merito basato una molteplicità di dati probatori.

5. Nel rilevare, infine, che la inammissibilità dei ricorsi prelude l'esame dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4 va rilevato che l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Sez. 2, Sentenza n. 9693 del 17/02/2016 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 266656 - 01.

Se, poi, si fosse inteso sostenere il pericolo di un conflitto di giudicati si ricorda che si dovrebbe purtuttavia, nella sede propria di revisione della condanna, procedere ad un giudizio in fatto, comunque precluso a questa Corte, di rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto peraltro basata sulle specifiche e personali condotte poste in essere dall'suddetto imputato in relazione alla vicenda de qua.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila Euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 13 dicembre 2022

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